IGNORANZA ANCHE GIURIDICA, TIFO DA STADIO, MARKETING ELETTORALE, DALL’ALTRA PARTE CONTRADDIZIONI DELLA CLASSE TOGATA E L’ENNESIMA (DIS)GRAZIA SPINOSA PER IL QUIRINALE . IL CASO ROGGERO EVIDENZIA ANCORA LA DERIVA IRRAZIONALE E INFANTILE DEL DIBATTITO PUBBLICO IN ITALIA.
Leggete un po’ cosa affermava e sanciva l’articolo 52 del Codice penale nella sua originaria stesura del Regio decreto 19 ottobre 1930 n.1398 vigente dal 1° luglio 1931, a proposito dell’istituto della cosiddetta legittima difesa: “ Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Una sintesi mirabile, un uso asciutto e preciso dei lemmi della lingua italiana applicati alla realtà del diritto.
E leggete come ora l’articolo 52 è stato riformulato nel “romanzo” di cui parla il p.m del caso, anche con le integrazioni della legge 59/2006 e 36/2019: “1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
2. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
Da ciò ne deriva che per configurarsi una non punibilità detta “scriminante” occorre semplicemente: 1) che si reagisca nell’assoluta contemporaneità del delitto; 2) che la difesa (la reazione dell’aggredito) sia proporzionale all’ offesa (ovvero all’azione illecita di chi delinque).
Quindi, se per esempio un fruttivendolo spara a chi gli sta rubando una mela, o se un genitore uccide, dopo un inseguimento di non so quanto tempo, un orco che abbia tentato di abusare di un suo figlio, può dispiacere a un certo senso comune da “un ordinario giorno di follia”, ma la legge non risparmierà proprio un bel nulla.
O, per chi volesse capire il senso di tutte queste apparenti sottigliezze e detto in termini forse troppo spicci: posso pure farmi giustizia da me, ma la mia reazione non può essere a scoppio ritardato e quindi, tanto meno, a differenza che nell’arte militare, sul nemico in ritirata non si infierisce. Ciò per l’originaria impostazione liberalfascista del Codice Rocco per cui la finestra sull’autodifesa personale si apre sì ma consiste, a seconda del caso, in uno spiraglio più o meno brevissimo chiuso il quale la parola torna immediatamente e senza eccezioni a divise e toghe. Tutto nello stato, nulla fuori dello stato: non è in fondo cambiato molto, sembrerebbe.
Non siamo negli USA dove il porto d’armi è più o meno libero, e basta la constatazione di chi sia il proprietario di un’immobile dove qualcuno è perito o è stato ferito, a chiudere il caso con buona pace dell’eventuale famiglia del delinquente cui ovviamente non andrà un dollaro di quelli odierni di rame e pure bucato. Quello è un paese nato sull’ insorgenza armata dei coloni contro la loro Corona, e sulla dura legge del West dove il furto di un cavallo portava all’ impiccagione: e l’esperienza storica, da quelle parti, si fa Diritto e “ Heritage”, non trafiletto sui libri di Storia. E non siamo negli USA dove la grazia presidenziale può persino anticipare non solo il processo ma addirittura l’incriminazione stessa.
Siamo invece in Italia, dove possedere un’arma è un’impresa burocratica, e usarla spesso l’inizio dell’incubo e la morte civile. In quella terra alla cui unificazione la legge Pica piemontese decretò l’esecuzione sommaria di qualunque ex suddito delle Due Sicilie sorpreso con un’arma di qualunque tipo, anche semplicemente atta all’uso agricolo quale una falce ben affilata.
In quella Italia dove tanti inveiscono contro la magistratura che applica le leggi, ma poi, quando si tratta di intaccare in qualche piccola misura la sua autoreferenzialità come nel referendum di riforma costituzionale, questa se la cava sempre sventolando la copertina della costituzione e cantando Bella ciao.
Ecco due interessanti stralci dell’ intervista del pubblico ministero suddetto rilasciata al Corriere della sera: “…l’ articolo 52 del codice penale pone una serie di paletti, ma parte da un presupposto fondamentale: l’esigenza di difendersi. Solo una minaccia concreta e attuale può giustificare l’uso della violenza. Le immagini chiariscono tutto. Roggero insegue i rapinatori e spara quando sono già fuori dall’attività e in fuga. Se la minaccia è cessata, non si può più parlare di legittima difesa. Diventa una reazione, magari comprensibile sul piano umano, ma ingiustificabile su quello giuridico…..In linea generale si parla di legittima difesa quando esiste anche una proporzione tra offesa e reazione…… Il bene della vita non può essere messo sullo stesso piano del bene materiale….Si potrebbero prevedere meccanismi di riduzione della pena, in base all’età, o estendere l’attenuante della provocazione, riducendo la pena da uno a due terzi. Ma è una scelta che spetta al legislatore. A mio avviso servirebbe anche semplificare l’articolo 52: all’inizio c’erano quattro frasi, oggi sembra un romanzo…».
D’accordo, tutto condivisibile in linea di principio anche se bisogna essere disposti a capire sul serio la scarsa razionalità di certi momenti che si è costretti a vivere. E d’accordo sul gettare la palla sugli spalti della politica nella formulazione normativa però chi applica le leggi dovrebbe coerentemente evitare attività creative come certe sentenze con i “diritti” di mezzo e soprattutto rispettare e non combattere leggi sgradite alla classe togata.
E’ condivisibilissima l’istanza di evitare risarcimenti, quanto meno non in misura milionaria, agli eredi di chi delinque come se si trattasse di una vittima del lavoro o di un caduto per servizio.
Quanto poi alla grazia e all’ennesima polemica del genere gravitante fra i tifosi del ministro Nordio e del presidente Mattarella, la auguro con tutto il cuore allo sventurato Roggero, fosse per me, anche da domani; ma trovo controproducenti i diktat più o meno velati diretti verso il Quirinale e le ipotesi di una candidatura “pannelliana” o “alla Salis”. Occorrerebbero più calma e sangue freddo, consapevoli che a questo punto, qualche anno di galera è inevitabile: un atteggiamento diverso sconfina in un puerile semplicismo penalistico provocatorio, e irritante chi deve decidere.
Sta di fatto che nel carcere di Bollate si è visto nei giorni scorsi il detenuto in ingresso Mario Roggero probabilmente tra i più anziani in Italia (settantaquattro anni). Quattordici anni e rotti lì dentro equivalgono, come giustamente ha fatto notare, a un ergastolo di fatto.
Oltre che in primis per lo sventurato e dicono, disperatamente pentito gioielliere di Grinzane Cavour, dispiace che anche questa volta una sedicente Destra non abbia perso l’occasione di prestarsi alla narrazione sinistrorsa come ignorante e ragionante più con la pancia che con il cervello. Significativo il non eccessivo dimenarsi di Vannacci, e l’esagitazione comunicativa di FdI, persino di Forza Italia che all’improvviso dice “qualcosa di destra” e soprattutto della Lega e di Matteo Salvini: i sondaggi a riguardo di Futuro nazionale iniziano a quanto pare, davvero a impensierire.
A. Martino













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