DALLA SHARIA DI PADOVA ALL’EUROPA DI BRUXELLES: QUANDO LO STATO ABDICA, QUALCUN ALTRO PRENDE IL SUO POSTO!
A Padova è nata una Camera Arbitrale Islamica Italiana, un organismo privato che si propone di risolvere controversie facendo riferimento anche ai principi della Sharia. Il suo promotore, l’avvocato Omar Vanin, ha assicurato che la Costituzione italiana rappresenta il riferimento imprescindibile dell’iniziativa e che nessuna decisione potrà contravvenire al nostro ordinamento.
Ne prendiamo atto. Ma, a mio giudizio, la questione non riguarda soltanto la legittimità di questa particolare iniziativa. Riguarda qualcosa di infinitamente più importante: la natura stessa dello Stato moderno, il significato della sovranità e il rapporto fra l’autorità pubblica e quelle comunità organizzate che, nel corso della storia, hanno rivendicato il diritto di amministrare autonomamente una parte della vita collettiva.
Oggi parliamo di una camera arbitrale, cioè di un istituto che il nostro ordinamento ammette, entro precisi limiti, per determinate controversie riguardanti diritti disponibili. Ma siamo sicuri che sia politicamente opportuno consentire la nascita di organismi che richiamano espressamente un ordinamento religioso nella risoluzione di questioni civili? E soprattutto, siamo sicuri di aver compreso quali trasformazioni potrebbero interessare queste istituzioni qualora le comunità alle quali si rivolgono acquisissero, nei prossimi decenni, un peso sociale e politico ben diverso da quello attuale?
Per affrontare seriamente la questione bisognerebbe tornare a leggere Thomas Hobbes e Max Weber.
Nel Leviatano, Hobbes individuò nella costruzione di un’autorità sovrana la risposta alla condizione di insicurezza nella quale gli uomini si trovano quando ciascuno pretende di essere giudice delle proprie ragioni. Weber, secoli dopo, avrebbe riconosciuto nel monopolio dell’uso legittimo della forza fisica uno dei caratteri distintivi dello Stato moderno.
La nascita dello Stato moderno coincide anche con il superamento di una società nella quale il potere era frammentato fra signori feudali, corporazioni, autorità religiose e organismi territoriali, ciascuno dotato di prerogative che oggi considereremmo proprie delle istituzioni pubbliche. Un processo lungo, conflittuale e tutt’altro che lineare, attraverso il quale la giustizia cessò progressivamente di dipendere dalla volontà personale di chi controllava un territorio per diventare espressione di un ordinamento comune.
Per comprendere quanto sia importante questo passaggio possiamo perfino osservare un fenomeno apparentemente lontanissimo dalla vicenda padovana: la mafia.
Una grande organizzazione mafiosa non è soltanto un’associazione criminale. È anche un sistema di potere territoriale che pretende di stabilire regole, risolvere controversie, offrire protezione e imporre sanzioni attraverso una propria gerarchia. Il capobastone, i suoi subordinati, il controllo del territorio e i rapporti di fedeltà personale richiamano, sotto diversi aspetti, strutture di dominio di tipo feudale, nelle quali l’autorità non discende da una legge comune, ma dal potere esercitato da chi comanda.
È evidente che una camera arbitrale religiosa non sia un’organizzazione mafiosa. Ma il riferimento serve a comprendere una questione che precede qualsiasi giudizio sulle singole realtà considerate: la tendenza delle comunità organizzate a sviluppare regole, gerarchie e strumenti attraverso i quali disciplinare la vita dei propri appartenenti. Il problema politico nasce quando quell’autonomia pretende di trasformarsi in un’autorità concorrente con quella dello Stato.
Ed è precisamente su questo terreno che si colloca anche la mia radicale critica all’Unione Europea.
Bruxelles e una camera arbitrale privata hanno origini, funzioni e fondamenti giuridici differenti. L’Unione Europea nasce da trattati sottoscritti dagli Stati membri e dispone di competenze che questi ultimi le hanno attribuito. Ma è proprio quella cessione di competenze che contesto, perché considero la sovranità nazionale un principio che non dovrebbe essere progressivamente subordinato a ordinamenti sovranazionali.
Oggi, nelle materie disciplinate dal diritto europeo, una norma italiana deve confrontarsi con il principio della prevalenza del diritto dell’Unione. Un Parlamento può approvare una legge e un Governo può assumere una decisione, ma entrambi devono fare i conti con obblighi derivanti dai trattati e con le interpretazioni della Corte di giustizia.
Mi si risponderà che l’Italia ha liberamente accettato queste condizioni. È vero. Ma il fatto che una scelta sia stata compiuta legittimamente non significa che debba essere considerata politicamente giusta o irreversibile.
Per me, la cooperazione fra Stati sovrani è una cosa, la subordinazione a un’autorità sovranazionale è un’altra. Ed è per questa ragione che considero l’attuale costruzione europea un errore storico: non perché rifiuti i rapporti fra i popoli del continente, ma perché ritengo che essi debbano fondarsi sulla collaborazione fra nazioni libere, non sulla progressiva riduzione delle loro prerogative.
Ecco allora che il caso di Padova assume un significato politico ben più ampio di quello che emerge dalla cronaca. Se la sovranità dello Stato viene considerata continuamente negoziabile verso l’alto, perché dovremmo stupirci quando, su un piano completamente differente, si sviluppano organismi che rivendicano la possibilità di regolare autonomamente determinati rapporti civili?
La storia italiana offre, a questo proposito, un precedente particolarmente istruttivo.
Quando il fascismo organizzò la Marcia su Roma, nell’ottobre del 1922, non era semplicemente un movimento politico. Disponeva di proprie gerarchie, organizzazioni territoriali e soprattutto di una forza paramilitare, costituita dalle squadre d’azione, le camicie nere.
Dopo la nomina di Mussolini a presidente del Consiglio, quel potere armato, nato all’esterno delle istituzioni, rappresentava una questione che non poteva essere ignorata. Lo Stato possedeva già un esercito, una monarchia e un’amministrazione, mentre il fascismo disponeva di un’organizzazione capace di esercitare violenza politica e di rispondere a una propria catena di comando.
La soluzione arrivò nel gennaio del 1923, con l’istituzione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, alla cui organizzazione contribuì in maniera determinante Italo Balbo, che ne divenne il primo comandante generale.
Le camicie nere non furono semplicemente sciolte, ma istituzionalizzate. E mentre il fascismo entrava nello Stato, lo Stato veniva progressivamente fascistizzato, fino alla costruzione della dittatura.
Questo precedente dimostra come un’organizzazione nata al di fuori delle istituzioni possa, una volta acquisita sufficiente forza politica, essere incorporata nell’apparato pubblico e contemporaneamente trasformarne la natura. Non è un paragone fra fascismo e Islam, ma un esempio storico della relazione fra poteri organizzati e autorità statale, una relazione che non cessa di esistere soltanto perché oggi viviamo in una democrazia.
Un processo ancora differente, ma altrettanto significativo per comprendere l’evoluzione dei rapporti fra religione e potere, interessò l’Impero romano.
Per secoli i cristiani costituirono una minoranza religiosa, talvolta perseguitata dalle autorità imperiali. Nel 313, con il provvedimento di Costantino e Licinio comunemente ricordato come Editto di Milano, ottennero libertà di culto insieme alle altre confessioni. Nel corso dei decenni successivi, tuttavia, il cristianesimo acquisì un’influenza crescente sulle istituzioni imperiali, fino all’Editto di Tessalonica del 380, con il quale Teodosio I e gli altri imperatori regnanti imposero il cristianesimo niceno come riferimento religioso ufficiale dell’Impero.
Seguirono provvedimenti sempre più ostili ai culti pagani, chiusure di templi e violenze religiose che contribuirono a trasformare profondamente il mondo antico.
Nel 415, ad Alessandria d’Egitto, Ipazia, filosofa e matematica appartenente alla tradizione culturale ellenistica, venne assassinata da una folla cristiana in un clima di violentissime contrapposizioni politiche e religiose. La sua morte, spesso confusa impropriamente con la distruzione della grande Biblioteca di Alessandria, rimane uno degli episodi più emblematici dell’intolleranza di quell’epoca.
Il cristianesimo era passato dalla condizione di religione perseguitata a quella di religione sostenuta dal potere imperiale, e alcuni suoi settori militanti finirono per partecipare alla persecuzione di coloro che professavano credenze differenti.
La storia non si ripete necessariamente nelle stesse forme, ma insegna che i rapporti fra maggioranze, minoranze religiose e istituzioni possono cambiare radicalmente. Sarebbe pertanto ingenuo ritenere che una comunità organizzata, quale che sia la fede professata, sia destinata a conservare per sempre il medesimo peso politico e sociale.
Ed è proprio questa considerazione che mi porta ad affrontare la questione dell’immigrazione, troppo spesso ridotta a una contrapposizione fra chi invoca la chiusura delle frontiere e chi considera qualsiasi richiesta di regolamentazione una manifestazione di intolleranza.
A mio giudizio, il problema non riguarda il colore della pelle e non può essere esaurito attraverso la formula della cosiddetta sostituzione etnica. Riguarda piuttosto la capacità dello Stato di governare i flussi migratori e di costruire un’effettiva appartenenza alla comunità nazionale.
Chi sceglie di trasferirsi in Italia cerca spesso sicurezza, lavoro, libertà e condizioni di vita migliori. Ma l’accoglienza non dovrebbe significare che la società ospitante rinunci alla propria identità, alla propria lingua e alle regole che ne disciplinano la convivenza.
Per questa ragione considero necessario recuperare il concetto di assimilazione civica e culturale, distinguendolo da un’integrazione intesa semplicemente come coesistenza di comunità separate.
Non significa pretendere che una persona cancelli le proprie origini o rinunci alla fede. Significa affermare che l’adesione alle leggi, ai principi costituzionali e alle istituzioni della Repubblica deve rappresentare il fondamento comune della vita nazionale.
In questo processo, la lingua svolge una funzione decisiva, perché non è soltanto uno strumento di comunicazione, ma anche il mezzo attraverso il quale un popolo costruisce la propria memoria e trasmette la propria visione del mondo.
Persino la Bibbia, considerata anche come grande documento filosofico dell’esperienza umana, attribuisce alla parola una funzione creatrice. Dio crea attraverso la parola, mentre il racconto della Torre di Babele collega simbolicamente la frammentazione delle lingue alla difficoltà degli uomini di comprendersi e conservare un progetto comune.
Per questo ritengo che la conoscenza dell’italiano non debba essere una semplice formalità burocratica, ma uno degli elementi fondamentali dell’appartenenza nazionale. Nessuno deve essere impedito dal parlare arabo, russo, cinese o qualsiasi altra lingua nella propria famiglia, ma una società che vuole rimanere una comunità politica deve possedere anche un linguaggio condiviso.
Naturalmente, la cittadinanza giuridica e il sentimento di appartenenza non coincidono necessariamente. Un giovane nato in Italia da genitori stranieri può sentirsi profondamente italiano, riconoscersi nella nostra storia e partecipare pienamente alla vita del Paese. Ma sarebbe superficiale pensare che il possesso di un documento risolva automaticamente ogni questione culturale.
È un problema che non possiamo comprendere limitandoci al numero dei residenti stranieri, perché le statistiche basate sulla cittadinanza non comprendono più, in quella categoria, coloro che sono diventati cittadini italiani. Per studiare le trasformazioni della società occorre quindi considerare anche le acquisizioni di cittadinanza, le seconde generazioni, la lingua, i percorsi educativi e i differenti modi di vivere l’appartenenza nazionale.
Personalmente, vivendo in Abruzzo, osservo questi cambiamenti anche in territori che un tempo sembravano relativamente lontani dai grandi flussi migratori. Penso all’Aquila, città dell’entroterra, dove negli ultimi anni ho notato una presenza sempre più visibile di persone provenienti da Paesi di tradizione islamica. Un’impressione personale non sostituisce certamente una rilevazione statistica, ma dovrebbe indurci a studiare con maggiore attenzione come stiano cambiando anche le comunità delle aree interne, non soltanto quelle delle grandi metropoli.
E proprio perché ritengo necessario governare questi fenomeni, considero sbagliata l’idea che il rapporto con l’Islam possa essere affrontato soltanto attraverso divieti, dichiarazioni polemiche o atteggiamenti di sostanziale indifferenza.
La storia italiana, del resto, offre precedenti che meriterebbero di essere ricordati.
Persino il fascismo, che certamente non aveva una concezione debole dell’autorità statale, comprese quanto fosse importante il rapporto con il mondo islamico. Durante la guerra d’Etiopia del 1935-1936, il regime cercò di sfruttare le divisioni politiche, etniche e religiose presenti nell’Impero del Negus, la cui classe dirigente era prevalentemente cristiana ortodossa. L’esercito italiano impiegò truppe coloniali eritree e somale, composte da uomini di differenti appartenenze religiose, e cercò il sostegno di settori musulmani ostili al predominio dell’élite imperiale.
Non si trattava di fratellanza religiosa, ma di una politica coloniale condotta attraverso una guerra di aggressione, accompagnata anche da gravissime violenze. Tuttavia, quell’esperienza dimostra quanto le appartenenze religiose fossero considerate importanti nella strategia politica e militare del regime.
In Libia, durante il governatorato di Italo Balbo, Mussolini arrivò a presentarsi come protettore dell’Islam, ricevendo nel 1937 la celebre Spada dell’Islam, durante una cerimonia dal forte valore propagandistico. Nello stesso periodo, Radio Bari trasmetteva in lingua araba verso il Mediterraneo e il Medio Oriente, diventando uno strumento attraverso il quale Roma cercava di estendere la propria influenza politica e culturale.
L’Italia fascista aveva compreso che per esercitare influenza sul mondo arabo non bastavano le armi o gli accordi diplomatici: bisognava conoscere le popolazioni, parlare la loro lingua, comprenderne le divisioni e interloquire con le autorità religiose.
Naturalmente, non considero il colonialismo fascista un modello da riproporre. Mi interessa piuttosto sottolineare che il rapporto con l’Islam veniva affrontato come una questione di Stato, anziché essere lasciato all’improvvisazione.
Questa attenzione non scomparve con la nascita della Repubblica.
Durante le stagioni politiche di Giulio Andreotti e Bettino Craxi, il Mediterraneo e il mondo arabo continuarono a rappresentare un terreno fondamentale della diplomazia italiana, attraverso relazioni economiche, energetiche e politiche nelle quali Roma cercava di conservare una propria capacità di iniziativa.
Un esempio significativo è rappresentato dalla Grande Moschea di Roma, il cui progetto maturò negli anni Settanta, la cui prima pietra fu posta nel 1984 e che venne inaugurata nel 1995. La sua realizzazione attraversò governi e stagioni differenti, testimoniando una volontà di interlocuzione istituzionale con il mondo islamico.
Oggi, invece, mi sembra che l’Italia abbia progressivamente smarrito la capacità di elaborare una politica organica in questa materia. Da una parte si invoca genericamente il dialogo, dall’altra si propone la chiusura, mentre le comunità religiose continuano a organizzarsi e a sviluppare proprie strutture associative.
Eppure esistono Paesi nei quali la presenza islamica è storicamente radicata e il rapporto fra Stato e organizzazioni religiose viene affrontato attraverso strumenti istituzionali specifici.
Penso alla Russia.
La Federazione Russa ospita comunità ortodosse, musulmane, ebraiche, cattoliche e appartenenti ad altre tradizioni religiose. In regioni come il Tatarstan, il Bashkortostan, il Daghestan e la Cecenia, l’Islam costituisce una componente fondamentale della storia e dell’identità locale.
Le organizzazioni islamiche russe sono molteplici e non fanno capo a un’unica autorità religiosa, ma operano entro un quadro legislativo nazionale che prevede registrazione, obblighi amministrativi e forme di vigilanza pubblica. Il rapporto fra Stato e confessioni religiose è caratterizzato da un controllo significativo delle autorità, pur nella separazione formale prevista dall’ordinamento.
Naturalmente, il sistema russo presenta caratteristiche politiche proprie e non può essere trasferito automaticamente in Italia. Ma dimostra che il rapporto con le comunità islamiche può essere oggetto di una strategia nazionale, anziché essere affidato esclusivamente all’iniziativa delle singole organizzazioni.
Perché, allora, non elaborare una nostra strada?
Io sostengo la necessità di costruire quello che definirei un Islam italiano, radicato nella lingua, nella cultura civile e nelle istituzioni della Repubblica.
Non una religione inventata dal Governo, né una fede imposta per decreto, ma un sistema di rapporti istituzionali nel quale gli imam possano essere formati in Italia attraverso percorsi riconosciuti, conoscano approfonditamente la Costituzione, la storia nazionale, il diritto e i principi che regolano la convivenza civile.
Auspico comunità religiose trasparenti nei finanziamenti e nell’organizzazione, interlocutori chiaramente identificabili e una collaborazione stabile con le istituzioni pubbliche, anche attraverso forme di riconoscimento e sostegno disciplinate dalla legge.
La libertà di professare la propria fede deve essere garantita, così come quella di costruire e frequentare luoghi di culto nel rispetto delle norme. Ma nessuna autorità religiosa può pretendere di sostituire la legge italiana nei rapporti civili, imporre comportamenti attraverso intimidazioni o sottrarre i propri fedeli alle garanzie dell’ordinamento nazionale.
Un imam può certamente indicare quali comportamenti ritenga conformi alla propria dottrina e una comunità può stabilire le condizioni per l’esercizio delle funzioni religiose. Ma i rapporti fra marito e moglie, la libertà di scegliere il proprio coniuge, la parità giuridica fra uomini e donne e il diritto di abbandonare una religione appartengono alla sfera dei diritti che lo Stato deve garantire a tutti.
È precisamente questa distinzione che considero essenziale anche nel valutare il caso di Padova.
Qualcuno potrebbe ricordarmi che in Italia esistono già tribunali ecclesiastici, compresa la Sacra Rota. Ma una decisione canonica sulla nullità di un matrimonio non produce automaticamente effetti civili nel nostro ordinamento: per ottenerli occorre seguire le procedure previste dalla legislazione italiana.
Allo stesso modo, qualsiasi arbitrato privato, religioso o laico, deve rimanere subordinato alle leggi dello Stato, limitato alle materie consentite e fondato su una volontà effettivamente libera delle parti.
E proprio quest’ultimo aspetto merita particolare attenzione, perché la libertà di sottoporsi a un arbitrato non può essere soltanto una firma apposta su un documento. Deve essere reale, soprattutto quando possono intervenire pressioni familiari, dipendenze economiche o rapporti di autorità all’interno di una comunità.
Non sostengo che tali pressioni siano necessariamente presenti nell’iniziativa padovana, né che questa abbia già esercitato funzioni illegittime. Sostengo che il legislatore debba interrogarsi preventivamente sui rischi connessi alla creazione di organismi che richiamano norme religiose nella soluzione delle controversie civili.
Uno Stato responsabile non deve aspettare che si verifichi un abuso per domandarsi se i propri strumenti di controllo siano adeguati.
La fermezza delle istituzioni consiste proprio nella capacità di prevenire e reprimere le condotte illegali attraverso la legge, senza trasformare la legittima tutela dell’ordine pubblico in una persecuzione religiosa.
Perché il punto non è impedire a qualcuno di essere musulmano, cristiano, ebreo o ateo. Il punto è impedire che qualsiasi appartenenza collettiva diventi il fondamento di un’autorità coercitiva concorrente con quella della Repubblica.
E allora torniamo alla domanda iniziale.
Che cosa vogliamo fare dell’Italia?
Vogliamo uno Stato capace di governare le trasformazioni della società, di dialogare con le comunità presenti sul proprio territorio e di pretendere il rispetto di un ordinamento comune, oppure vogliamo continuare a oscillare fra l’indifferenza e l’allarmismo, accorgendoci dei problemi soltanto quando diventano difficili da affrontare?
Perché la sovranità non consiste semplicemente nel possedere una bandiera, un Parlamento, un esercito o un inno nazionale. Consiste nella capacità delle istituzioni di esercitare concretamente le proprie responsabilità e di garantire che nessun potere organizzato possa sottrarsi alla legge comune.
È questa, a mio giudizio, la lezione che dovremmo ricavare dalla storia dello Stato moderno e dalle sue continue trasformazioni.
Una nazione può ospitare molte religioni, molte tradizioni e molte comunità. Ma non può permettere che ciascuna di esse pretenda di diventare uno Stato nello Stato.
Perché quando lo Stato rinuncia a essere Stato, prima o poi qualcuno prende il suo posto.
Lorenzo Valloreja













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